Archive for January, 2009

Jerry Calà arrivo a Cortina . Vacanze di Natale 83.


29 Jan

Libidine.

Affittare nani per andare in discoteca… Troppo avanti!


28 Jan

Che trendy.

E Lucca vieta kebab e cous cous.


28 Jan

Ovvero, dopo l’Alitalia, quante cazzate possono fare i politici nostrani se accecati dall’orgoglio nazionale. Riporto dal corriere.it LUCCA — Niente cous cous maghrebino. O pollo al curry made in India. Figuriamoci l’insalata di papaia del Togo. Qui si mangia e si serve italiano. Anzi, rigorosamente lucchese: minestra al farro, castagnaccio, torta co’ becchi e via toscaneggiando. E se a qualche ristoratore venisse mai in mente, ma è sconsigliato, di presentare un menù basato su una gastronomia di altri continenti, è caldamente invitato ad inserire nella carta «almeno un piatto tipico lucchese, preparato esclusivamente con prodotti comunemente riconosciuti tipici della provincia». Alla faccia della globalizzazione, e forse anche della libertà di fornelli, la giunta di Lucca (Pdl più lista civica) ha approvato a maggioranza un regolamento comunale su locali, bar e ristoranti che difficilmente passerà inosservato. Di fatto, la nuova disciplina (dalla quale si sono dissociati le minoranze Pd e Prc) tira una riga lunga come un’autostrada sulla speranza di aprire ristoranti etnici in centro storico. In quella porzione di città, cioè, raggomitolata all’interno della splendida cinta muraria, lunga 4 chilometri e tuttora intatta. La norma è difficilmente equivocabile: «Non è ammessa l’attivazione di esercizi di sommini-strazione, la cui attività sia riconducibile ad etnie diverse ». «Un divieto discriminatorio » ha subito tuonato l’opposizione, con il consigliere pd Alessandro Tambellini. Accusando la giunta di «aver scelto un atteggiamento di chiusura verso le culture diverse, sostituendo alla logica del confronto quella dei no». E ancora: «Il riferimento alle etnie è assolutamente infelice. Cosa vuol dire? Che va bene la cucina francese o tedesca, che appartengono al nostro stesso ceppo, e non l’indiana, la cinese o l’araba?». Pure in Regione la pensano così: «Siamo contrari — dice l’assessore Paolo Cocchi — a forme occulte di razzismo gastronomico ». «Ma quale razzismo! L’unico nostro scopo è quello di tutelare il patrimonio storico del centro»: dalle parti della giunta cadono dalle nuvole, e si arrabbiano anche. «La norma — spiega l’assessore Filippo Candelise — risale ad una delibera del 2000, che noi abbiamo aggiornato». E comunque, «i divieti riguardano anche pizze al taglio, Mc Donald’s, fast food, sexy shop. E non sono applicabili agli esercizi esistenti». Resta quel riferimento alle etnie. «Capisco che possa generare malintesi, ma bisogna considerare che dentro le mura vivono 8 mila lucchesi e ci sono già 5 kebab». E pure il presidente dei ristoratori della locale Ascom, Benedetto Stefani, spezza una lancia in favore della giunta: «Nessuna crociata, si vuole solo tutelare la specificità della nostra cucina, messa in pericolo dalle recenti liberalizzazione del settore ». Il regolamento prevede anche che i camerieri «siano a conoscenza della lingua inglese ». Come si dice bruschetta?

Ed ecco il video che ispirato quest’illuminatissimo provvedimento.

Ah Benito Tambellini, ma vaffanc…

 

La pornografia secondo la legge italiana


27 Jan

Quante cose si scoprono su wikipedia già di prima mattina.

Legalmente la diffusione di opere pornografiche in Italia potrebbe integrare la fattispcie criminosa di cui agli articoli 528, 529 e 725 del codice penale.

« Art. 528 Pubblicazioni e spettacoli osceni Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri atti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Tale pena si applica inoltre a chi: 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; 2) da’ pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità. Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell’Autorità. »

« Art. 529 Atti e oggetti osceni: nozione Agli effetti della legge penale, si considerano “osceni” gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, salvo, che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto. »

« Art. 725 Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con l’ammenda da lire ventimila a due milioni. »


Nonostante un’interpretazione letterale della legge potrebbe portare a pensare che nel paese sia vietata la diffusione di opere pornografiche, o che tutto dipenda dell’interpretazione soggettiva di “osceno” data dai giudici, di fatto al giorno d’oggi la sua applicazione si rivela tollerante, situazione simile a quella di altri stati europei con legislazioni analoghe.[7] Durante gli anni ‘80 avvenivano comunque ancora saltuari sequestri di materiale in base a queste norme.[8] Invero dagli anni ‘90 la Giurisprudenza, sia di legittimità che di merito ha individuato il bene giuridico protetto dagli artt. 527 e 528 del Codice Penale nell’interesse del singolo a non essere posto a contatto contro la propria volontà con rappresentazioni o materiale idoneo a turbarlo in relazione alla sfera sessuale. Corollario logico -giuridico é non tanto la punibilità di per sé delle condotte prevedute ex art. 528 Codice Penale, ma piuttosto che le pubblicazioni o gli spettacoli osceni siano offerti a chi non li approva né li desidera. Ne consegue che il Reato non é integrato allorché lo spettatore, maggiorenne, conosca il contenuto di quanto gli viene offerto , lo accetti, non lo consideri offensivo e desideri prenderne conoscenza. Tale interpretazione ha sostanzialmente sanzionato la non punibilità allorché gli spettacoli siano offeri in locali specializzati in un particolare genere ad un pubblico che ne conosce ed accetta i contenuti ovvero. Analogamente si é ritenuta non punibile la vendita (od il noleggio) di rivisate od audiovisivi a maggiorenni,consci del contenuto dell’opera , allorché la stessa avvenga in forma riservata senza esposizione a minorenni ovvero a persone non interessate.


Per quello che riguarda la trasmissione televisiva, in Italia è vietato trasmettere in chiaro via etere contenuti vietati ai minori di anni 18 (tra cui ovviamente rientrano i film e gli spettacoli pornografici), mentre quelli vietati ai minori di anni 14 o comunque contenenti scene di sesso particolarmente forti, possono essere trasmessi solo in seconda serata[9]. Questo è regolato dalle seguenti leggi:

« Legge 6 agosto 1990, N. 223, Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato


Art. 15


10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.


11. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto

13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22.30 e dopo le ore 7. »

(Legge 6 agosto 1990, N. 223[10])

« Legge 30 maggio 1995, n. 203, Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport


Art. 3

4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall’articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.  »

(Legge 30 maggio 1995, n. 203[11])


È da notare che alcuni film erotici dotati di trama sono a volte distribuiti in due versioni, una integrale vietata ai minori di 18 anni e una rimontata senza le scene di sesso esplicito vietata ai minori di 14 anni, per permettere l’eventuale trasmissione di quest’ultima nei palinsesti serali/notturni delle reti televisive in chiaro (di fatto quasi esclusivamente nelle emittenti locali).

Inedito o quasi: Allevi quando non se lo cagava nessuno.


26 Jan

Giovanni Allevi fa la spalla a Saturnino.

Lotta alla prostituzione (su strada) e aumento degli stupri. Correlazione statistica?


26 Jan

Al di là delle polemiche (non male come inizio di un post provocatorio) e delle battute, qualcuno sa dirmi se statisticamente c’è qualche correlazione tra la lotta alla prostituzione su strada (partendo dal fatto che nel nostro paese lo sfruttamento della prostituzione è reato, ma non la prostituzione in sé) e l’aumento degli episodi (assolutamente da condannare) di questi giorni? Io non mi sento di escluderlo. Sto parlando statisticamente e non moralmente. Anche perché, come dovrebbero sapere tutti (soprattutto quelli che per tutti dovrebbero decidere), il mondo va come va non come dovrebbe andare.

Pinguini.


22 Jan

Il regalo di Madre Natura. Virale Tampax.


22 Jan

Altro che Cristina da Basso.


19 Jan

Ecco cosa milioni di italiani vorrebbero vedere impegnata la “giunonica shampista” della casa.

E cmq massimo rispetto per una ragazza che sceglie di trasformarsi nel più grosso pezzo di Viagra dello stivale.

Corso per interpretare le figure del Kamasutra


19 Jan

www.lucabartoli.info – BBLOG

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